Art. 5.
(Provvedimento del giudice).

      1. Nelle cause di cui all'articolo 2 il giudice, a seguito dell'istanza proposta dalle parti o d'ufficio ai sensi dell'articolo 3, valuta:

          a) le ragioni per le quale trattasi di azione avente ad oggetto la tutela dei diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi o che possa disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti;

          b) la non temerarietà dell'azione sulla base delle argomentazioni contenute negli atti;

          c) la meritevolezza dell'azione in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

          d) la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale o ricorrendo a presunzioni.

      2. Ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 o, se rilevata d'ufficio, ricevuto il consenso di almeno una delle parti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il giudice provvede ad inviare gli

 

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atti per la conciliazione innanzi ad uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, iscritto nel registro previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, e sospende il giudizio. L'organismo è scelto dal giudice secondo criteri di competenza territoriale e la scelta è insindacabile.
      3. L'indennità spettante agli organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è stabilita nella misura fissa di 1.500 euro oltre al rimborso delle spese sostenute; la somma deve essere anticipata dal convenuto secondo le modalità stabilite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 223.
      4. Il provvedimento del giudice produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti convenuti identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza di cui all'articolo 3 della presente legge.
      5. Un estratto del provvedimento del giudice deve essere pubblicato, a cura della parte più diligente e a spese dello Stato, entro cinque giorni nella Gazzetta Ufficiale e ne deve essere data notizia al Ministero dello sviluppo economico affinché lo stesso provveda ad inserire la vertenza in un apposito sito internet.
      6. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto del giudice è ricorribile avanti la Corte di cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la Corte di cassazione, assegnato un termine alle altre parti per deduzioni difensive, decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 363 del codice di procedura civile enunciando sul punto il solo principio di diritto.